il portale al servizio degli animali
no vivisezione |
leggi e norme |
libri sugli animali |
news |
appelli e petizioni |
cura e salute |
Art. 727 Maltrattamento di animali
Legge 473/1993 in modifica dell'art. 727 C.P.
Riportiamo qui il
testo completo della legge 473 del 22 novembre 1993, che modifica
l'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di
animali.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993.
Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:
Chiunque
incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o
sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se
il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale
modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento,
della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte
dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di
recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di
mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a
spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli
animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della
licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizo e, in caso di
morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio
dell'attivita' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi
precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 22 novembre 1993