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Art. 727 Maltrattamento di animali

Legge 473/1993 in modifica dell'art. 727 C.P.

Riportiamo qui il testo completo della legge 473 del 22 novembre 1993, che modifica l'articolo 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993.

Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:

Art. 727 (Maltrattamento di animali)

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita' commerciale o di servizo e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attivita' svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 22 novembre 1993


Notizia stampata il 04 Oct 2024 su www.animalinelmondo.com il portale al servizio degli animali