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I controlli sul benessere animale

Nessuna legge è utile se non è rispettata e fatta rispettare. Il capitolo dei controlli è pertanto di basilare importanza, in particolar modo per un ente locale. Ai fini dei controlli e delle verifiche sul benessere animale, una circolare del Ministero del 5 maggio 1993, citando il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, ricorda che “i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio” per suggerire ai Comuni stessi di “ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, nonché alle guardie zoofile”.

Sul territorio comunale sono incaricati di far rispettare le normative nazionali, regionali, provinciali e locali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli ausiliari ad esso preposti, le Guardie Zoofile Volontarie dell’Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le recente Legge 20 luglio 2004, n. 189, che riguarda l’uccisione, il maltrattamento, l’abbandono, gli spettacoli o le manifestazioni vietate e il divieto di combattimento tra animali, all’art. 6 (Vigilanza) così recita:
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Per la prima volta una legge nazionale prevede esplicitamente che la vigilanza per la tutela penale degli animali possa essere esercitata anche dalle guardie giurate -con funzioni di polizia giudiziaria- delle associazioni riconosciute. Ciò è molto utile in quanto purtroppo non è un segreto che, secondo una mentalità ancora diffusa in alcuni ambiti della nostra società, i reati contro gli animali vengono considerati di residuale importanza, mentre la difesa degli animali richiede spesso interventi rapidi e concreti. Le associazioni animaliste e ambientaliste possono dunque concorrere direttamente e spesso velocemente alla tutela, in armonia con quanto disposto dal secondo comma, anche mediante le proprie “guardie volontarie”, siano esse guardie zoofile, guardie venatorie o guardie giurate nominate con decreto prefettizio.

Tratto da "Una Provincia amica degli animali. Guida agli amministratori locali per un corretto rapporto tra gli esseri viventi" di Pietro Mezzi (Assessore al Territorio, Parchi, Agenda 21, Mobilità ciclabile e Diritti animali della Provincia di Milano) e Edgar Meyer (Referente Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano).

Notizia stampata il 24 Aug 2025 su www.animalinelmondo.com il portale al servizio degli animali