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L’applicazione della nuova legge: per saperne di più

Maurizio Santoloci

I reati e gli illeciti amministrativi: la nuova legge prevede reati “importanti”
Il reato è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un “reato-contravvenzione” di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un “reato-delitto” molto più grave. È logico che nel campo degli illeciti penali, vista la maggiore severità delle sanzioni e delle conseguenze, rientrino quei fatti e quei comportamenti che il Legislatore in quel momento storico-politico considera più gravi e con maggiori effetti antisociali rispetto ai fatti considerati illeciti amministrativi.
È un fatto clamoroso che in un momento di forte tendenza alla depenalizzazione, la LAV sia riuscita a ottenere una legge a tutela degli animali che non solo prevede reati, ma addirittura delitti e cioè reati di massima gravità!
I reati (compresi quelli della nuova legge a tutela degli animali) sono accertati dalla Polizia giudiziaria (tutta, senza distinzione: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizie municipali e Polizie provinciali e Guardie volontarie) e sono sempre di competenza dell’autorità giudiziaria (Magistratura penale); dopo la denuncia si incardina un procedimento penale a carico del responsabile; in genere, si giunge a un processo (si può però chiudere il procedimento prima, con una sentenza di proscioglimento o un decreto penale di condanna, senza arrivare al processo). La condanna viene riportata sul certificato penale.
L’illecito amministrativo, invece, è un fatto punito dalla legge con una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque organo di Polizia ed è sempre di competenza di un’autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Comune, Provincia, Regione, Stato e altri). In ogni caso, non risulterà nulla sul certificato penale.

Che cosa è la denuncia? Chi la può fare?
La denuncia è un atto con il quale un privato (o un’associazione) porta a conoscenza di un illecito penale la Polizia giudiziaria o direttamente la Magistratura. Il termine è equivalente a quello di esposto (in altre parole, non esiste differenza tra denuncia ed esposto).
Non esiste una forma prefissata per la denuncia; basta un foglio di carta semplice inviato alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica. Si può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale presso un organo di Polizia giudiziaria o addirittura oralmente o per via telefonica in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va ricollegato alla esposizione dei fatti in modo lineare e chiaro. Non necessariamente la denuncia deve essere contro persone specifiche o recante il tipo di reato che si presume sia stato violato. Si può anche fare una denuncia contro ignoti. Va sottolineato che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, non è possibile, né logico, ricorrere sempre alla denuncia (che, come abbiamo visto, è penale) al Magistrato o alla Polizia giudiziaria per ogni fatto che riteniamo non conforme ai criteri di tutela ambientale.
Quando non si è certi della violazione posta in essere, si potrà inviare una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i fatti e chiedendo una verifica della legalità della situazione prospettata. L’importante è scrivere o riferire sempre la verità con precisione, e attenersi rigidamente ai fatti storici e oggettivi senza sfumature polemiche o passionali.
Per la nuova legge a tutela degli animali si possono inoltrare denunce secondo quanto sopra descritto, ma attenzione: se nella denuncia viene fatto il nome specifico di una persona, di un’impresa o di un Ente è necessario e prudente, oltre che corretto, ricorrere a tale mezzo solo quando si ha la certezza che il fatto in questione sia a esso imputabile. Infatti, è fondamentale ricordare che l’articolo 368 del Codice penale, nel prevedere il reato di calunnia, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni “chiunque” denunci all’Autorità giudiziaria (anche in forma anonima o sotto falso nome) taluno che il denunciante medesimo sa essere innocente o per il quale il denunciante simuli tracce di reato.
Se notiamo un fatto che in se stesso è di violazione alla legge a tutela degli animali, segnaliamolo immediatamente, anche per via telefonica, e chiediamo l’intervento del personale di Polizia giudiziaria. Poi svolgeremo il ruolo di testimone in sede di accertamento, dove diremo quello che abbiamo visto e rilevato in via diretta.


Questo testo è tratto dal volume:
Animali non bestie Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti, a cura di Gianluca Felicetti, pubblicato da Edizioni Ambiente nel 2004.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet: http://www.edizioniambiente.it/eda/saggistica.htm


Notizia stampata il 28 Nov 2025 su www.animalinelmondo.com il portale al servizio degli animali