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L’applicazione della nuova legge: per saperne di più
Maurizio Santoloci
I reati e gli illeciti amministrativi: la nuova legge prevede reati “importanti”
Il reato è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè:
arresto e/o ammenda, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione
con arresto e/o ammenda) si tratta di un “reato-contravvenzione” di più
modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un
“reato-delitto” molto più grave. È logico che nel campo degli illeciti
penali, vista la maggiore severità delle sanzioni e delle conseguenze,
rientrino quei fatti e quei comportamenti che il Legislatore in quel
momento storico-politico considera più gravi e con maggiori effetti
antisociali rispetto ai fatti considerati illeciti amministrativi.
È un fatto clamoroso che in un momento di forte tendenza alla
depenalizzazione, la LAV sia riuscita a ottenere una legge a tutela
degli animali che non solo prevede reati, ma addirittura delitti e cioè
reati di massima gravità!
I reati (compresi quelli della nuova legge a tutela degli animali) sono
accertati dalla Polizia giudiziaria (tutta, senza distinzione:
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale
dello Stato, Polizie municipali e Polizie provinciali e Guardie
volontarie) e sono sempre di competenza dell’autorità giudiziaria
(Magistratura penale); dopo la denuncia si incardina un procedimento
penale a carico del responsabile; in genere, si giunge a un processo
(si può però chiudere il procedimento prima, con una sentenza di
proscioglimento o un decreto penale di condanna, senza arrivare al
processo). La condanna viene riportata sul certificato penale.
L’illecito amministrativo, invece, è un fatto punito dalla legge con
una sanzione amministrativa che è sempre di natura economica. È
accertato da qualunque organo di Polizia ed è sempre di competenza di
un’autorità amministrativa che va individuata caso per caso (Comune,
Provincia, Regione, Stato e altri). In ogni caso, non risulterà nulla
sul certificato penale.
Che cosa è la denuncia? Chi la può fare?
La denuncia è un atto con il quale un privato (o un’associazione) porta
a conoscenza di un illecito penale la Polizia giudiziaria o
direttamente la Magistratura. Il termine è equivalente a quello di
esposto (in altre parole, non esiste differenza tra denuncia ed
esposto).
Non esiste una forma prefissata per la denuncia; basta un foglio di
carta semplice inviato alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della
Repubblica. Si può presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale
presso un organo di Polizia giudiziaria o addirittura oralmente o per
via telefonica in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va
ricollegato alla esposizione dei fatti in modo lineare e chiaro. Non
necessariamente la denuncia deve essere contro persone specifiche o
recante il tipo di reato che si presume sia stato violato. Si può anche
fare una denuncia contro ignoti. Va sottolineato che, contrariamente a
quanto spesso si ritiene, non è possibile, né logico, ricorrere sempre
alla denuncia (che, come abbiamo visto, è penale) al Magistrato o alla
Polizia giudiziaria per ogni fatto che riteniamo non conforme ai
criteri di tutela ambientale.
Quando non si è certi della violazione posta in essere, si potrà
inviare una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i
fatti e chiedendo una verifica della legalità della situazione
prospettata. L’importante è scrivere o riferire sempre la verità con
precisione, e attenersi rigidamente ai fatti storici e oggettivi senza
sfumature polemiche o passionali.
Per la nuova legge a tutela degli animali si possono inoltrare denunce
secondo quanto sopra descritto, ma attenzione: se nella denuncia viene
fatto il nome specifico di una persona, di un’impresa o di un Ente è
necessario e prudente, oltre che corretto, ricorrere a tale mezzo solo
quando si ha la certezza che il fatto in questione sia a esso
imputabile. Infatti, è fondamentale ricordare che l’articolo 368 del
Codice penale, nel prevedere il reato di calunnia, punisce con la
reclusione da 2 a 6 anni “chiunque” denunci all’Autorità giudiziaria
(anche in forma anonima o sotto falso nome) taluno che il denunciante
medesimo sa essere innocente o per il quale il denunciante simuli
tracce di reato.
Se notiamo un fatto che in se stesso è di violazione alla legge a
tutela degli animali, segnaliamolo immediatamente, anche per via
telefonica, e chiediamo l’intervento del personale di Polizia
giudiziaria. Poi svolgeremo il ruolo di testimone in sede di
accertamento, dove diremo quello che abbiamo visto e rilevato in via
diretta.
Questo testo è tratto dal volume:
Animali non bestie Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti, a cura di Gianluca Felicetti, pubblicato da Edizioni Ambiente nel 2004.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet: http://www.edizioniambiente.it/eda/saggistica.htm






